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Marzo 2010
10 MERCOLEDI'
FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da
tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive
da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di
produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle
operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione
delle olive da tavola del mese precedente.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente
tramite il portale Sian (www.sian.it) direttamente dai
soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative o i Caa.
Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie
da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o
trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle
giacenze di olio e/o di olive da tavola. Si veda, tra le
altre, la circolare Agea ACIU.2007.764 del 28-9-2007,
emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del
4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la
tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne
2007-2008 e successive.
15 LUNEDI'
IVA
Fatturazione differita per consegne di febbraio. Per le
cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un
documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è
avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro il
giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione; la fattura differita deve essere registrata
entro il termine di emissione e con riferimento al mese di
consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi devono essere emesse e registrate le
fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate
nel mese di febbraio; tali fatture vanno però contabilizzate
con la liquidazione relativa al mese di febbraio, anziché al
mese di marzo.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese
di febbraio a uno stesso cliente, è possibile emettere entro
oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene
opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti
agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato
determinato nel mese di febbraio ai sensi del decreto
ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I
contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese
precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro
oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento
riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri
delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile
delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti
secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime
Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano
vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o
scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro
oggi, anche con un’unica annotazione, la registrazione nel
registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese
precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al
registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi
giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che
svolgono anche attività agrituristica con contabilità
separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel
registro dei corrispettivi, anche con un’unica
registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese
precedente.
FORAGGI ESSICCATI
Trasmissione elenchi campagna 2009-2010. Le imprese di
trasformazione e gli acquirenti riconosciuti di foraggi
devono entro oggi trasmettere, unicamente per via telematica
tramite l’apposito Portale Sian (Sistema informativo
agricolo nazionale), l’elenco riepilogativo dei contratti
stipulati e delle dichiarazioni di consegna presentate nel
corso del mese precedente; gli stessi soggetti devono
inoltre comunicare, sempre tramite il Portale Sian, il
dettaglio delle partite di prodotto ricevute nel mese
precedente a fronte di ciascun contratto/dichiarazione di
consegna stipulato.
Si veda al riguardo la circolare Agea n. 30 del 20-5-2009
reperibile sul sito www.agea.gov.it , il cui campo di
applicazione è il territorio che ricade nelle Regioni dove
non sono operativi gli organismi pagatori regionali
riconosciuti.
16 MARTEDI'
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I
pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge
n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale
n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa,
sono obbligati a versare all’Inps un contributo mensile
commisurato al salario convenzionale per i pescatori della
piccola pesca marittima e delle acque interne associati in
cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di
pagamento unificato F24, nella forma on line per i soggetti
titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute
dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2010 e per le
modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 20 del 15
febbraio scorso.
INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi manodopera agricola. Scade il termine
per effettuare il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali dovuti per gli operai agricoli con riferimento
al terzo trimestre 2009, fatte salve le eventuali
sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di
soggetti colpiti da varie avversità.
Per il pagamento si deve utilizzare il modello di pagamento
F24 on line riportando i dati inviati dall’Inps.
IVA
Versamento annuale. Scade il termine per effettuare il
versamento della differenza tra l’Iva dovuta in base alla
dichiarazione annuale per l’anno d’imposta 2009 e gli
importi già versati in base alle liquidazioni periodiche; i
contribuenti che sono obbligati a presentare la
dichiarazione unificata possono versare entro il termine di
pagamento del saldo delle imposte dovute in base al modello
Unico 2010, con la maggiorazione di interessi nella misura
dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al
16 marzo.
È possibile inoltre rateizzare l’importo dovuto a saldo,
anche nel caso di dichiarazione unificata, in un numero
massimo di nove rate mensili a partire da oggi. Le rate
successive alla prima devono essere versate entro il giorno
16 di ciascun mese di scadenza; pertanto l’ultima rata non
può essere versata oltre il 16-11-2010. All’importo di ogni
rata vanno aggiunti gli interessi nella misura dello 0,33%
per ogni mese di rateazione.
In ogni caso, il versamento a saldo va effettuato se di
importo superiore a 10 euro.
Si fa presente che anche quest’anno la dichiarazione Iva,
sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente
presentata in via telematica, direttamente o tramite
intermediari abilitati, entro il 30-9-2010.
I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo
d’imposta 2009, con le relative istruzioni, predisposti con
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio
scorso, sono disponibili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it.
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in contabilità Iva
mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta
relativa alle operazioni fatturate nel mese di febbraio,
nonché alle fatture differite emesse entro il 15 marzo per
consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di febbraio o
per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare
(decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia
stato determinato nel mese di febbraio.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi,
deve essere determinata con regole diverse secondo il regime
Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse
all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l’imposta
dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva
fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante
per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le
circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004
e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82
euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello
relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva
agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle
entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate
con il n. 1/E.
Per l’applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» si
rinvia agli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n.
14 e n. 21/2009 entrambi a pag. 66.
Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione
dell’Iva a credito si veda, da ultimo, l’articolo pubblicato
su L’Informatore Agrario n. 7/2010 a pag. 82 e le
precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la
circolare n. 1/E del 15-1-2010.
Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le
fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è
tenuto conto dell’imposta nella liquidazione relativa al
mese di febbraio, salvo quanto previsto per gli acquisti
intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le aziende
agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto
la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nella relativa scadenza.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e
ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio
telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni
d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai
soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza
applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori
abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la
comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è
responsabile in solido con il soggetto acquirente
dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della
dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle
entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente, del 16 marzo e
del 26-9-2005. In particolare, si segnala che con la
circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di
avvalersi del ravvedimento operoso per l’omessa o errata
comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento;
pertanto coloro che entro il 16-3-2009 non hanno inviato la
comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute
entro il 28-2-2009, o l’hanno inviata con dati non esatti,
possono entro oggi sanare la violazione beneficiando di
sanzioni ridotte.
ACCISE
Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e
immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa
(ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il
versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte
dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.
SOCIETA' DI CAPITALI
Versamento tassa annuale per i libri sociali. Le società di
capitali soggette all’Iva esistenti all’1-1-2010 sono tenute
al versamento annuale, entro il termine di pagamento del
saldo Iva 2009, della tassa di concessione governativa per
la numerazione e la bollatura di libri e registri (nota 3
dell’art. 23 della tariffa allegata al dpr n. 641 del
26-10-1972 come modificato dal decreto del Ministero delle
finanze 28-12-1995).
La tassa è dovuta in misura forfettaria pari a 309,87 euro
elevata a 516,46 per le società con capitale superiore a
516.456,90 euro, indipendentemente dal numero di libri
utilizzati e delle relative pagine, e va versata tramite il
modello F24 on line indicando sempre il codice tributo 7085
(tassa annuale vidimazione libri sociali).
Si veda anche la circolare del Ministero delle finanze n.
92/E del 22-10-2001.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per effettuare il
versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese
precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e
a dipendenti, comprese le addizionali all’Irpef (regionale e
comunale) che riguardano la rata relativa all’anno 2009
ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese
precedente, nonché la rata dell’acconto 2010
dell’addizionale comunale all’Irpef. Inoltre, i datori di
lavoro che hanno effettuato il conguaglio d’imposta nel mese
di febbraio, anziché alla fine del 2009 o del gennaio
scorso, devono ricalcolare l’imposta sul totale dei compensi
percepiti da ogni singolo dipendente, tenendo conto delle
detrazioni previste dalla legge e delle addizionali
regionale e comunale all’Irpef. Dalla differenza tra
l’imposta dovuta per l’anno 2009 e l’imposta già trattenuta,
si ottiene l’importo a conguaglio che si deve eventualmente
versare o recuperare. Nel caso che, durante il rapporto di
lavoro, il datore di lavoro, a richiesta del sostituito,
abbia operato le ritenute d’imposta in base a un’aliquota
più elevata di quella derivante dal ragguaglio al periodo di
paga degli scaglioni annui di reddito, si veda la
risoluzione del Ministero delle finanze n. 199/E del
30-11-2001. Si ricorda che è possibile effettuare il
conguaglio fino a due mesi dopo la fine dell’anno. Il
conguaglio va operato con riferimento agli emolumenti
corrisposti (criterio di cassa) fino al 31-12-2009, e alle
ritenute operate fino a tale data. Tuttavia, è consentito
includere nelle operazioni di conguaglio anche gli
emolumenti relativi al 2009 corrisposti entro il 12-1-2010.
Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il
modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le
altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n.
10/E, rispettivamente del 3 gennaio e 16-3-2005.
CONDOMINI
Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il versamento,
con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata dai
condomini, quali sostituti d’imposta, sui corrispettivi
corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a
contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a
terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio
di impresa. Per i codici di versamento da utilizzare si veda
la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19/E del
5-2-2007.
INPS
Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il
termine per versare i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine
mese dovrà essere trasmessa all’Inps in via telematica la
nuova denuncia Uniemens nella quale confluiscono le
informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli
DM10 ed Emens). Contributo previdenziale per l’iscrizione
alla Gestione separata. Scade il termine per versare
all’Inps il contributo previdenziale straordinario
trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a
collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano
attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a
domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività
supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra
committente e collaboratore nella misura, rispettivamente,
di due terzi e un terzo. Per l’obbligo di iscrizione alla
Gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps
n. 36780 dell’8-11-2005.
Dall’1-1-2010 le aliquote contributive dovute alla gestione
separata sono complessivamente stabilite nelle misure
seguenti:
- 26,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre
forme pensionistiche obbligatorie;
- 17% per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di
pensione o provvisti di altra tutela pensionistica
obbligatoria.
Per altre informazioni si consiglia di visitare il sito
www.inps.it.
16 MARTEDI'
INAIL
Trasmissione denuncia retribuzioni on-line o su supporto
magnetico. I contribuenti che devono presentare all’Inail la
denuncia annuale delle retribuzioni, se non hanno provveduto
con il modello cartaceo entro il 16 febbraio scorso, possono
adempiere all’obbligo entro oggi presentando la denuncia in
via telematica collegandosi al sito www.inail.it, dove è
possibile consultare la guida all’autoliquidazione del
premio che illustra in dettaglio le modalità per il calcolo
dei premi e degli eventuali contributi associativi e per la
rateazione del premio.
EMERGENZA LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi. Le aziende zootecniche
colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue),
che hanno usufruito della sospensione dei termini di
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
nonché dei premi Inail devono versare entro oggi la rata in
scadenza.
17 MERCOLEDI'
FORAGGI ESSICCATI
Presentazione domanda di aiuto campagna 2009-2010. Le
imprese di trasformazione di foraggi che intendono
beneficiare dell’aiuto previsto all’art. 86 del reg. Ce n.
1234/2007 devono entro oggi far pervenire alla Regione
competente in base alla sede legale dell’impresa la domanda
mensile di aiuto relativa ai foraggi trasformati usciti
dall’impresa nel corso del mese di gennaio 2010. Per la
tardiva presentazione della domanda, salvo cause di forza
maggiore o circostanze eccezionali, l’importo dell’aiuto è
ridotto dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo; se il
ritardo supera i 25 giorni la domanda è irricevibile. Si
veda sull’argomento la circolare Agea n. 30 del 20-5-2009
reperibile sul sito www.agea.gov.it , il cui campo di
applicazione è il territorio che ricade nelle Regioni dove
non sono operativi gli organismi pagatori regionali
riconosciuti.
18 GIOVEDI'
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi
entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16
febbraio scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito
risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di
gennaio;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16
febbraio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle
ritenute Irpef operate in acconto nel mese di gennaio sui
compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i datori di lavoro che non hanno versato entro il 16
febbraio scorso, in tutto o in parte, il saldo dell’imposta
sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del trattamento di
fine rapporto (tfr). Tutti questi soggetti possono
regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi
dovuti con la sanzione del 2,5% (un dodicesimo della
sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora
dell’1% rapportati ai giorni di ritardato versamento
rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi,
salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24
separatamente dalle imposte dovute a seguito
dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti
dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it .
20 SABATO
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti
intracomunitari. Con il decreto legislativo n. 18
dell’11-2-2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41
del 19-2-2010) e il decreto ministeriale 22-2-2010 di
attuazione, sono state finalmente recepite dall’Italia le
disposizioni in materia di Iva contenute nelle direttive
comunitarie n. 2008/8/Ce, 2008/9/Ce e 2008/117/Ce. Con la
circolare n. 5 del 17-2-2010 dell’Agenzia delle entrate e la
nota n. 24265 del 19-2-2010 dell’Agenzia delle dogane sono
invece stati forniti alcuni chiarimenti sulla gestione del
periodo transitorio per il passaggio al nuovo regime. I
nuovi modelli Intrastat sono stati approvati, con relative
istruzioni, dall’Agenzia delle dogane con propria
determinazione n. 22778 del 22-2-2010. Dal 2010 i
contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti
intracomunitari (vale a dire con Paesi dell’Ue), anche con
riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di
norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi
Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a
registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile
quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali. È stata
comunque prevista la presentazione con periodicità
trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro
trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno,
luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna
categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di
servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi
ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a
50.000 euro. Pertanto la presentazione trimestrale dei
modelli Intra-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi
rese) e Intra-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi
ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di
riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:
- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.
Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i
relativi modelli (Intra-1 e/o Intra-2) devono essere
presentati mensilmente. È quindi possibile avere una diversa
periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli Intra-1
rispetto ai modelli Intra-2. Se nel corso di un trimestre si
supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere
presentati con periodicità mensile a partire dal mese
successivo. I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno
di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat
trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti
rispettino i suddetti requisiti. I soggetti con obbligo
trimestrale possono comunque optare per la presentazione
degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però
vincolante per l’intero anno. I modelli Intrastat devono
essere presentati all’Agenzia delle dogane, in via
telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al
periodo di riferimento (mese o trimestre). In via
transitoria, fino al 30-4-2010, i modelli Intrastat possono
essere presentati entro il giorno 20 del mese successivo al
periodo di riferimento (mese o trimestre) direttamente agli
Uffici doganali competenti per territorio su supporto
elettronico (dischetto, cd, chiavetta usb, ecc.) allegando
il frontespizio cartaceo sottoscritto dal contribuente o dal
suo delegato. La presentazione telematica diventa
obbligatoria solo a decorrere dagli elenchi mensili di
aprile 2010 e da quelli del secondo trimestre 2010
(aprile-giugno). Considerate le obiettive condizioni di
incertezza, gli eventuali errori di compilazione dei «primi»
modelli Intrastat non saranno sanzionati purché i soggetti
tenuti alla presentazione provvedano a inviare gli elenchi
integrativi entro il 20-7-2010. Si veda sull’argomento
l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 4/2010 a
pag. 65. Scarica la
tabella riepilogativa con le scadenze di
presentazione relative al primo semestre 2010; i termini
che cadono di giorno festivo sono differiti al primo giorno
feriale successivo.
A cura di
Paolo Martinelli
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