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Scadenzario

 

Prossime scadenze

L'archivio delle scadenze

   Marzo 2010


 

10 MERCOLEDI'
FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola.
I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian (www.sian.it)  direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa. Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle giacenze di olio e/o di olive da tavola. Si veda, tra le altre, la circolare Agea ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007-2008 e successive.

15 LUNEDI'
IVA
Fatturazione differita per consegne di febbraio.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Pertanto, entro oggi devono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di febbraio; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di febbraio, anziché al mese di marzo. Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di febbraio a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di febbraio ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975. Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.

IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi.
Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali.
Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

FORAGGI ESSICCATI
Trasmissione elenchi campagna 2009-2010.
Le imprese di trasformazione e gli acquirenti riconosciuti di foraggi devono entro oggi trasmettere, unicamente per via telematica tramite l’apposito Portale Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), l’elenco riepilogativo dei contratti stipulati e delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del mese precedente; gli stessi soggetti devono inoltre comunicare, sempre tramite il Portale Sian, il dettaglio delle partite di prodotto ricevute nel mese precedente a fronte di ciascun contratto/dichiarazione di consegna stipulato. Si veda al riguardo la circolare Agea n. 30 del 20-5-2009 reperibile sul sito www.agea.gov.it , il cui campo di applicazione è il territorio che ricade nelle Regioni dove non sono operativi gli organismi pagatori regionali riconosciuti.

16 MARTEDI'
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi.
I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all’Inps un contributo mensile commisurato al salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa. Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma on line per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall’Inps. Per la contribuzione dovuta per l’anno 2010 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 20 del 15 febbraio scorso.

INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi manodopera agricola.
Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai agricoli con riferimento al terzo trimestre 2009, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità.
Per il pagamento si deve utilizzare il modello di pagamento F24 on line riportando i dati inviati dall’Inps.

IVA
Versamento annuale.
Scade il termine per effettuare il versamento della differenza tra l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale per l’anno d’imposta 2009 e gli importi già versati in base alle liquidazioni periodiche; i contribuenti che sono obbligati a presentare la dichiarazione unificata possono versare entro il termine di pagamento del saldo delle imposte dovute in base al modello Unico 2010, con la maggiorazione di interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. È possibile inoltre rateizzare l’importo dovuto a saldo, anche nel caso di dichiarazione unificata, in un numero massimo di nove rate mensili a partire da oggi. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza; pertanto l’ultima rata non può essere versata oltre il 16-11-2010. All’importo di ogni rata vanno aggiunti gli interessi nella misura dello 0,33% per ogni mese di rateazione. In ogni caso, il versamento a saldo va effettuato se di importo superiore a 10 euro.
Si fa presente che anche quest’anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2010. I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d’imposta 2009, con le relative istruzioni, predisposti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio scorso, sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Liquidazione mensile. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di febbraio, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 marzo per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di febbraio o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di febbraio. L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l’imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005. Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate con il n. 1/E. Per l’applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» si rinvia agli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n. 14 e n. 21/2009 entrambi a pag. 66. Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell’Iva a credito si veda, da ultimo, l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 7/2010 a pag. 82 e le precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010. Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione relativa al mese di febbraio, salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza. Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori abituali. Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta. Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente, del 16 marzo e del 26-9-2005. In particolare, si segnala che con la circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento; pertanto coloro che entro il 16-3-2009 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il 28-2-2009, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni ridotte.

ACCISE
Versamento imposte.
I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

SOCIETA' DI CAPITALI
Versamento tassa annuale per i libri sociali.
Le società di capitali soggette all’Iva esistenti all’1-1-2010 sono tenute al versamento annuale, entro il termine di pagamento del saldo Iva 2009, della tassa di concessione governativa per la numerazione e la bollatura di libri e registri (nota 3 dell’art. 23 della tariffa allegata al dpr n. 641 del 26-10-1972 come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 28-12-1995). La tassa è dovuta in misura forfettaria pari a 309,87 euro elevata a 516,46 per le società con capitale superiore a 516.456,90 euro, indipendentemente dal numero di libri utilizzati e delle relative pagine, e va versata tramite il modello F24 on line indicando sempre il codice tributo 7085 (tassa annuale vidimazione libri sociali). Si veda anche la circolare del Ministero delle finanze n. 92/E del 22-10-2001.

IRPEF
Ritenute d’acconto.
Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all’anno 2009 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la rata dell’acconto 2010 dell’addizionale comunale all’Irpef. Inoltre, i datori di lavoro che hanno effettuato il conguaglio d’imposta nel mese di febbraio, anziché alla fine del 2009 o del gennaio scorso, devono ricalcolare l’imposta sul totale dei compensi percepiti da ogni singolo dipendente, tenendo conto delle detrazioni previste dalla legge e delle addizionali regionale e comunale all’Irpef. Dalla differenza tra l’imposta dovuta per l’anno 2009 e l’imposta già trattenuta, si ottiene l’importo a conguaglio che si deve eventualmente versare o recuperare. Nel caso che, durante il rapporto di lavoro, il datore di lavoro, a richiesta del sostituito, abbia operato le ritenute d’imposta in base a un’aliquota più elevata di quella derivante dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito, si veda la risoluzione del Ministero delle finanze n. 199/E del 30-11-2001. Si ricorda che è possibile effettuare il conguaglio fino a due mesi dopo la fine dell’anno. Il conguaglio va operato con riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio di cassa) fino al 31-12-2009, e alle ritenute operate fino a tale data. Tuttavia, è consentito includere nelle operazioni di conguaglio anche gli emolumenti relativi al 2009 corrisposti entro il 12-1-2010. Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente del 3 gennaio e 16-3-2005.

CONDOMINI
Versamento ritenuta 4%.
Scade il termine per il versamento, con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d’imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa. Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

INPS
Versamento contributi lavoratori dipendenti.
Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all’Inps in via telematica la nuova denuncia Uniemens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed Emens). Contributo previdenziale per l’iscrizione alla Gestione separata. Scade il termine per versare all’Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione. Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo. Per l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Dall’1-1-2010 le aliquote contributive dovute alla gestione separata sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:
- 26,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 17% per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Per altre informazioni si consiglia di visitare il sito www.inps.it.

16 MARTEDI'
INAIL
Trasmissione denuncia retribuzioni on-line o su supporto magnetico.
I contribuenti che devono presentare all’Inail la denuncia annuale delle retribuzioni, se non hanno provveduto con il modello cartaceo entro il 16 febbraio scorso, possono adempiere all’obbligo entro oggi presentando la denuncia in via telematica collegandosi al sito www.inail.it, dove è possibile consultare la guida all’autoliquidazione del premio che illustra in dettaglio le modalità per il calcolo dei premi e degli eventuali contributi associativi e per la rateazione del premio.

EMERGENZA LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi.
Le aziende zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail devono versare entro oggi la rata in scadenza.

17 MERCOLEDI'
FORAGGI ESSICCATI
Presentazione domanda di aiuto campagna 2009-2010.
Le imprese di trasformazione di foraggi che intendono beneficiare dell’aiuto previsto all’art. 86 del reg. Ce n. 1234/2007 devono entro oggi far pervenire alla Regione competente in base alla sede legale dell’impresa la domanda mensile di aiuto relativa ai foraggi trasformati usciti dall’impresa nel corso del mese di gennaio 2010. Per la tardiva presentazione della domanda, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, l’importo dell’aiuto è ridotto dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo; se il ritardo supera i 25 giorni la domanda è irricevibile. Si veda sull’argomento la circolare Agea n. 30 del 20-5-2009 reperibile sul sito www.agea.gov.it , il cui campo di applicazione è il territorio che ricade nelle Regioni dove non sono operativi gli organismi pagatori regionali riconosciuti.

18 GIOVEDI'
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi.
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 febbraio scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di gennaio;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16 febbraio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di gennaio sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i datori di lavoro che non hanno versato entro il 16 febbraio scorso, in tutto o in parte, il saldo dell’imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (tfr). Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 2,5% (un dodicesimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dell’1% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it .

20 SABATO
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.
Con il decreto legislativo n. 18 dell’11-2-2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19-2-2010) e il decreto ministeriale 22-2-2010 di attuazione, sono state finalmente recepite dall’Italia le disposizioni in materia di Iva contenute nelle direttive comunitarie n. 2008/8/Ce, 2008/9/Ce e 2008/117/Ce. Con la circolare n. 5 del 17-2-2010 dell’Agenzia delle entrate e la nota n. 24265 del 19-2-2010 dell’Agenzia delle dogane sono invece stati forniti alcuni chiarimenti sulla gestione del periodo transitorio per il passaggio al nuovo regime. I nuovi modelli Intrastat sono stati approvati, con relative istruzioni, dall’Agenzia delle dogane con propria determinazione n. 22778 del 22-2-2010. Dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell’Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali. È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro. Pertanto la presentazione trimestrale dei modelli Intra-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e Intra-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:
- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.
Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (Intra-1 e/o Intra-2) devono essere presentati mensilmente. È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli Intra-1 rispetto ai modelli Intra-2. Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo. I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti. I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l’intero anno. I modelli Intrastat devono essere presentati all’Agenzia delle dogane, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre). In via transitoria, fino al 30-4-2010, i modelli Intrastat possono essere presentati entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre) direttamente agli Uffici doganali competenti per territorio su supporto elettronico (dischetto, cd, chiavetta usb, ecc.) allegando il frontespizio cartaceo sottoscritto dal contribuente o dal suo delegato. La presentazione telematica diventa obbligatoria solo a decorrere dagli elenchi mensili di aprile 2010 e da quelli del secondo trimestre 2010 (aprile-giugno). Considerate le obiettive condizioni di incertezza, gli eventuali errori di compilazione dei «primi» modelli Intrastat non saranno sanzionati purché i soggetti tenuti alla presentazione provvedano a inviare gli elenchi integrativi entro il 20-7-2010. Si veda sull’argomento l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 4/2010 a pag. 65. Scarica la tabella riepilogativa con le scadenze di presentazione relative al primo semestre 2010; i termini che cadono di giorno festivo sono differiti al primo giorno feriale successivo.

A cura di
Paolo Martinelli

La revisione 2010 per auto e motoveicoli

 

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