20 GIOVEDI'
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti
intracomunitari. Dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano
cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi
dell’Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di
servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza
mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni
registrate o soggette a registrazione nel mese precedente,
non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi
Intrastat annuali. È stata comunque prevista la
presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che
hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti
(gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e
ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni
(cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di
beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale
trimestrale non superiore a 50.000 euro. Pertanto, la
presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di
beni e/o prestazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di
beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo
se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di
50.000 euro:
- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.
Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i
relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere
presentati mensilmente. È quindi possibile avere una diversa
periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1
rispetto ai modelli INTRA-2. Se nel corso di un trimestre si
supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere
presentati con periodicità mensile a partire dal mese
successivo. I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno
di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat
trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti
rispettino i suddetti requisiti. I soggetti con obbligo
trimestrale possono comunque optare per la presentazione
degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però
vincolante per l’intero anno. I modelli Intrastat devono
essere presentati all’Agenzia delle dogane, in via
telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al
periodo di riferimento (mese o trimestre). In via
transitoria, fino al 30 aprile scorso, i modelli Intrastat
potevano essere presentati entro il giorno 20 del mese
successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre)
direttamente agli uffici doganali competenti per territorio
su supporto elettronico (dischetto, cd, chiavetta usb, ecc.)
allegando il frontespizio cartaceo sottoscritto dal
contribuente o dal suo delegato. La presentazione telematica
diventa obbligatoria solo a decorrere dagli elenchi mensili
di aprile 2010 (scadenza odierna) e da quelli del secondo
trimestre 2010 (aprile-giugno). Considerate le obiettive
condizioni di incertezza, gli eventuali errori di
compilazione dei «primi» modelli Intrastat non saranno
sanzionati purché i soggetti tenuti alla presentazione
provvedano a inviare gli elenchi integrativi entro il
20-7-2010. Si vedano sull’argomento gli articoli pubblicati
su L’Informatore Agrario n. 4/2010 e n. 10/2010,
rispettivamente a pag. 65 e 80. Si vedano, da ultima, anche
la circolare n. 14/E dell’Agenzia delle entrate del
18-3-2010. La tabella riepilogativa con le scadenze di
presentazione relative al primo semestre 2010 è disponibile
presso
www.informatoreagrario.it/ita/scadenzario; i termini
che cadono di giorno festivo sono differiti al primo giorno
feriale successivo.
TABACCO
Consegna contratti di coltivazione. Entro oggi vanno
consegnati presso la sede dell’organismo pagatore competente
territorialmente i contratti di coltivazione tabacco
stipulati entro il 10-5-2010 tra le imprese di prima
trasformazione riconosciute e le associazioni di produttori
riconosciute. Si vedano sull’argomento le circolari Agea
ACIU.2010.160 e n. 8, rispettivamente del 3 e 19-3-2010 e i
numerosi articoli finora pubblicati su L’Informatore
Agrario.
25 MARTEDI'
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro
agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro
oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle
retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi
previdenziali tramite M.Av. bancario, oppure tramite
bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di
Sondrio – sede di Roma – codice IBAN
IT71Y0569603211000036000X17. Qualora non fosse possibile il
versamento con M.Av. o bonifico bancario si utilizzano i
bollettini di conto corrente postale prestampati che però
non saranno più inviati dall’Enpaia per incentivare l’uso
degli altri due strumenti di pagamento.
Per altre informazioni si veda anche la circolare Enpaia n.
2 del 25-1-2010 consultabile sul sito
www.enpaia.it
30 DOMENICA (prorogati a lunedì 31 i termini che prevedono
versamenti e/o dichiarazioni)
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per
effettuare la registrazione, con versamento della relativa
imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili
che decorrono dal 1° maggio. Per i contratti di locazione
già registrati si deve versare l’imposta relativa
all’annualità successiva che decorre dal 1° maggio. I
contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente
o con scrittura privata possono essere registrati
cumulativamente entro il mese di febbraio 2011. Dal
28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in
possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la
registrazione e il pagamento direttamente on line
collegandosi al sito
http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è
pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici
(terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%
calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del
contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da
soggetti Iva a partire dal 4 luglio 2006 (sia nel caso di
esenzione Iva sia di imponibilità) è dovuta la nuova
aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n.
223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n.
248 del 4-8-2006 (in Supplemento ordinario n. 183 alla
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura
fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla
prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone
concordato si vedano le novità apportate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata
si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore
dall’8-6-2006.
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione. I
primi acquirenti di latte (cooperative, industriali,
commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il
versamento del prelievo supplementare trattenuto ai
produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di
marzo 2010, in esubero rispetto al quantitativo individuale
di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In
alternativa i primi acquirenti possono stipulare una
fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e
semplice richiesta per un importo pari al prelievo
supplementare da versare. Le ricevute di versamento ovvero
la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi
all’Agea e in copia alla Regione competente. Sempre entro
oggi i primi acquirenti devono registrare gli estremi della
fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema
informativo agricolo nazionale). Si vedano al riguardo gli
articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche
agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanato in
attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del
decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n.
75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge
n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del
30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di
applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari. Per le aziende che
nel periodo 2009-2010 non superano il livello produttivo
conseguito nel periodo 2007-2008 la misura del versamento è
stata ridotta al 5% come meglio chiarito su L’Informatore
Agrario n. 39/2009 e n. 45/2009, rispettivamente negli
articoli pubblicati a pag. 8 e 13. Si veda anche la
circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003. Si veda
sull’argomento anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009,
convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009
(pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta
Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), in cui sono state inserite
nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario,
oltre ai molti articoli sin qui pubblicati.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni.
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 aprile
scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla
prima per i contratti di locazione di immobili già
registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-4-2010;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 aprile
scorso la registrazione, e il conseguente versamento
dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di
immobili che decorrono dall’1-4-2010.
Tali soggetti possono regolarizzare la situazione versando
entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli
interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
31 LUNEDI'
MOD. 730/2010
Assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati. I
contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati,
che possono e intendono avvalersi dell’assistenza fiscale
fornita dai Centri di assistenza fiscale (Caf) ovvero dai
professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori
commercialisti, ragionieri o periti commerciali), devono
presentare a questi soggetti il modello 730/2010 già
compilato insieme alla busta chiusa contenente il mod. 730-1
per la scelta della destinazione dell’otto e del cinque per
mille dell’Irpef, anche se non viene espressa alcuna scelta.
In caso di dichiarazione congiunta, le schede per la
destinazione dell’otto e il cinque per mille devono essere
inserite in un’unica busta a nome del dichiarante. In
alternativa i contribuenti possono chiedere ai Caf o ai
professionisti abilitati l’assistenza per la compilazione
del modello 730/2010. In ogni caso i contribuenti devono
esibire la documentazione relativa ai dati da indicare nel
modello 730/2010 per verificarne la conformità; tale
documentazione deve essere conservata dai contribuenti fino
al 31-12-2014. Si veda sull’argomento anche la circolare
dell’Agenzia delle entrate n. 16/E del 27 marzo scorso
collegandosi al sito
www.agenziaentrate.gov.it
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte
mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative,
industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro
oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il
Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati
relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento
al mese precedente; tali dati possono essere rettificati
entro i venti giorni successivi. Si vedano al riguardo i due
decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali
del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
183 dell’8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni
di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni
nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n.
124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia
di applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari. Si veda anche la
circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003. Si veda
sull’argomento anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009,
convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009
(pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta
Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), nel quale sono state
inserite nuove disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin qui
pubblicati.
PAC
Presentazione modifiche domande uniche di pagamento. I
produttori agricoli che entro il 15-5-2010 hanno presentato
la domanda per accedere al regime di pagamento unico dei
premi comunitari, possono presentare entro oggi la domanda
di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del regolamento
Ce n. 1122/2009. Le variazioni possono riguardare, ad
esempio, le destinazioni d’uso o il regime di aiuto
richiesto per le particelle già dichiarate nella domanda
iniziale, l’aggiunta di singole particelle non dichiarate
inizialmente, modifiche di singole particelle (riferimenti
catastali, superfici dichiarate), modifica dei titoli
rispetto alla domanda iniziale; modifiche dei riferimenti
bancari/postali relativi alle modalità di pagamento. Si
ricorda che la presentazione della domanda di modifica ai
sensi degli articoli 14 e 25 del regolamento Ce n. 1122/2009
oltre il termine odierno comporta una riduzione dell’1% per
ogni giorno lavorativo di ritardo fino all’11-6-2010; oltre
tale termine le domande di modifica sono irricevibili. Si
veda sull’argomento la circolare Agea n. 13 del 22-4-2010
reperibile sul sito
www.agea.gov.it e i numerosi articoli finora pubblicati
su L’Informatore Agrario.
SCHEDA CARBURANTI MENSILE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla
liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto
per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella
scheda carburanti, entro la fine del mese, il numero
complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che
operano nel regime speciale agricolo, in quanto la
determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nella relativa scadenza.
IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le
fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere
annotate nel registro delle vendite e nel registro degli
acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche
successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento
e con riferimento al relativo mese. Qualora non siano
pervenute entro il mese di aprile le fatture relative ad
acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo, entro
oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare
sempre entro oggi. Operazioni intracomunitarie. I produttori
agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 7.000
euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello
Intra-12 relativo agli acquisti intracomunitari registrati o
soggetti a registrazione nel mese precedente, versando l’Iva
dovuta con il modello F24. L’obbligo riguarda i soggetti che
hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti
intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per
l’applicazione dell’Iva su tali acquisti, o che hanno
acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora
l’imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse
charge. In quest’ultimo caso, poiché il modello da
utilizzare fino a oggi non contiene tali operazioni, è
possibile presentare le dichiarazioni relative ai mesi da
gennaio ad aprile 2010 entro il 30-6-2010 utilizzando il
nuovo modello Intra-12 approvato con provvedimento
dell’Agenzia delle entrate del 16 aprile scorso.
TASSE AUTOMOBILISTICHE
I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad
aprile 2010 devono effettuare il versamento della tassa
automobilistica (chiamata bollo di circolazione), calcolata
in base alla effettiva potenza del mezzo espressa in
chilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV). Per una panoramica
completa sul bollo auto 2010 si consiglia di consultare la
rubrica «Bollo Auto» sul sito Internet
www.agenziaentrate.gov.it, dove è anche possibile calcolare
l’importo dovuto conoscendo la targa del veicolo.
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel
2006 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio
compresa tra il 1° e il 31-5-2006;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto
l’ultimo controllo tra il 1° e il 31-5-2008;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di
circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-5-2006 e non
ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati
tra il 1° e il 31-5-2006 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere
revisionati entro il 31-5-2008.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il
riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 3/2010 a
pag. 116.
INPS
Invio telematico nuovo modello UniEMens. I datori di
lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il nuovo
modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia
contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod.
EMens) relative al mese di maggio; si vedano al riguardo il
messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385,
rispettivamente, del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito
www.inps.it.
A cura di
Paolo Martinelli