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Scadenzario

 

Prossime scadenze

L'archivio delle scadenze

   Aprile 2010


 

20 GIOVEDI'
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.
Dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell’Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali. È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro. Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:
- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.
Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere presentati mensilmente. È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2. Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo. I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti. I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l’intero anno. I modelli Intrastat devono essere presentati all’Agenzia delle dogane, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre). In via transitoria, fino al 30 aprile scorso, i modelli Intrastat potevano essere presentati entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre) direttamente agli uffici doganali competenti per territorio su supporto elettronico (dischetto, cd, chiavetta usb, ecc.) allegando il frontespizio cartaceo sottoscritto dal contribuente o dal suo delegato. La presentazione telematica diventa obbligatoria solo a decorrere dagli elenchi mensili di aprile 2010 (scadenza odierna) e da quelli del secondo trimestre 2010 (aprile-giugno). Considerate le obiettive condizioni di incertezza, gli eventuali errori di compilazione dei «primi» modelli Intrastat non saranno sanzionati purché i soggetti tenuti alla presentazione provvedano a inviare gli elenchi integrativi entro il 20-7-2010. Si vedano sull’argomento gli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n. 4/2010 e n. 10/2010, rispettivamente a pag. 65 e 80. Si vedano, da ultima, anche la circolare n. 14/E dell’Agenzia delle entrate del 18-3-2010. La tabella riepilogativa con le scadenze di presentazione relative al primo semestre 2010 è disponibile presso www.informatoreagrario.it/ita/scadenzario; i termini che cadono di giorno festivo sono differiti al primo giorno feriale successivo.

TABACCO
Consegna contratti di coltivazione.
Entro oggi vanno consegnati presso la sede dell’organismo pagatore competente territorialmente i contratti di coltivazione tabacco stipulati entro il 10-5-2010 tra le imprese di prima trasformazione riconosciute e le associazioni di produttori riconosciute. Si vedano sull’argomento le circolari Agea ACIU.2010.160 e n. 8, rispettivamente del 3 e 19-3-2010 e i numerosi articoli finora pubblicati su L’Informatore Agrario.

25 MARTEDI'
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi.
I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali tramite M.Av. bancario, oppure tramite bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di Sondrio – sede di Roma – codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17. Qualora non fosse possibile il versamento con M.Av. o bonifico bancario si utilizzano i bollettini di conto corrente postale prestampati che però non saranno più inviati dall’Enpaia per incentivare l’uso degli altri due strumenti di pagamento. Per altre informazioni si veda anche la circolare Enpaia n. 2 del 25-1-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it

30 DOMENICA (prorogati a lunedì 31 i termini che prevedono versamenti e/o dichiarazioni)
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto.
Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° maggio. Per i contratti di locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa all’annualità successiva che decorre dal 1° maggio. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2011. Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente on line collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4 luglio 2006 (sia nel caso di esenzione Iva sia di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (in Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004. Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall’8-6-2006.

QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione.
I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il versamento del prelievo supplementare trattenuto ai produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di marzo 2010, in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per un importo pari al prelievo supplementare da versare. Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla Regione competente. Sempre entro oggi i primi acquirenti devono registrare gli estremi della fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale). Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Per le aziende che nel periodo 2009-2010 non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008 la misura del versamento è stata ridotta al 5% come meglio chiarito su L’Informatore Agrario n. 39/2009 e n. 45/2009, rispettivamente negli articoli pubblicati a pag. 8 e 13. Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003. Si veda sull’argomento anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), in cui sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin qui pubblicati.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni.
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 aprile scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-4-2010;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 aprile scorso la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall’1-4-2010.
Tali soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

31 LUNEDI'
MOD. 730/2010
Assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati.
I contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati, che possono e intendono avvalersi dell’assistenza fiscale fornita dai Centri di assistenza fiscale (Caf) ovvero dai professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o periti commerciali), devono presentare a questi soggetti il modello 730/2010 già compilato insieme alla busta chiusa contenente il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’Irpef, anche se non viene espressa alcuna scelta. In caso di dichiarazione congiunta, le schede per la destinazione dell’otto e il cinque per mille devono essere inserite in un’unica busta a nome del dichiarante. In alternativa i contribuenti possono chiedere ai Caf o ai professionisti abilitati l’assistenza per la compilazione del modello 730/2010. In ogni caso i contribuenti devono esibire la documentazione relativa ai dati da indicare nel modello 730/2010 per verificarne la conformità; tale documentazione deve essere conservata dai contribuenti fino al 31-12-2014. Si veda sull’argomento anche la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16/E del 27 marzo scorso collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it

QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili.
I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i venti giorni successivi. Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003. Si veda sull’argomento anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin qui pubblicati.

PAC
Presentazione modifiche domande uniche di pagamento.
I produttori agricoli che entro il 15-5-2010 hanno presentato la domanda per accedere al regime di pagamento unico dei premi comunitari, possono presentare entro oggi la domanda di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del regolamento Ce n. 1122/2009. Le variazioni possono riguardare, ad esempio, le destinazioni d’uso o il regime di aiuto richiesto per le particelle già dichiarate nella domanda iniziale, l’aggiunta di singole particelle non dichiarate inizialmente, modifiche di singole particelle (riferimenti catastali, superfici dichiarate), modifica dei titoli rispetto alla domanda iniziale; modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento. Si ricorda che la presentazione della domanda di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del regolamento Ce n. 1122/2009 oltre il termine odierno comporta una riduzione dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo fino all’11-6-2010; oltre tale termine le domande di modifica sono irricevibili. Si veda sull’argomento la circolare Agea n. 13 del 22-4-2010 reperibile sul sito www.agea.gov.it e i numerosi articoli finora pubblicati su L’Informatore Agrario.

SCHEDA CARBURANTI MENSILE
Annotazione chilometri.
Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburanti, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato. L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari.
Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Qualora non siano pervenute entro il mese di aprile le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare sempre entro oggi. Operazioni intracomunitarie. I produttori agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra-12 relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente, versando l’Iva dovuta con il modello F24. L’obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l’imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge. In quest’ultimo caso, poiché il modello da utilizzare fino a oggi non contiene tali operazioni, è possibile presentare le dichiarazioni relative ai mesi da gennaio ad aprile 2010 entro il 30-6-2010 utilizzando il nuovo modello Intra-12 approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 16 aprile scorso.

TASSE AUTOMOBILISTICHE
I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad aprile 2010
devono effettuare il versamento della tassa automobilistica (chiamata bollo di circolazione), calcolata in base alla effettiva potenza del mezzo espressa in chilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV). Per una panoramica completa sul bollo auto 2010 si consiglia di consultare la rubrica «Bollo Auto» sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, dove è anche possibile calcolare l’importo dovuto conoscendo la targa del veicolo.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2006 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 31-5-2006;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l’ultimo controllo tra il 1° e il 31-5-2008;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-5-2006 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 31-5-2006 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-5-2008.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 3/2010 a pag. 116.

INPS
Invio telematico nuovo modello UniEMens.
I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il nuovo modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod. EMens) relative al mese di maggio; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente, del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito www.inps.it.

 

A cura di
Paolo Martinelli

La revisione 2010 per auto e motoveicoli

 

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